Articolo 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Cassese: “La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi” (Articolo del 14/04/2020) 1)
Intervista con il professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale:
«Nell’interpretazione della Costituzione non si può giocare con le parole. Una pandemia non è una guerra. Non si può quindi ricorrere all’articolo 78. La Costituzione è chiara. La profilassi internazionale spetta esclusivamente allo Stato (art. 117, II comma, lettera q).
Lo Stato agisce con leggi, che possono delegare al governo compiti e definirne i poteri. La Corte costituzionale, con un’abbondante giurisprudenza, ha definito i modi di esercizio del potere di ordinanza «contingibile e urgente», cioè per eventi non prevedibili e che richiedono interventi immediati. Le definizioni della Corte sono state rispettate a metà.
Il primo decreto legge era “fuori legge”. Poi è stato corretto il tiro, con il secondo decreto legge, che smentiva il primo, abrogandolo quasi interamente. Questa non è responsabilità della politica, ma di chi è incaricato degli affari giuridici e legislativi. C’è taluno che ha persino dubitato che abbiano fatto studi di giurisprudenza.
…
A palazzo Chigi c’è un professore di diritto: avrebbe dovuto bocciare chi gli portava alla firma un provvedimento di quel tipo. Poi si è rimediato. Ma continua la serie di norme incomprensibili, scritte male, contraddittorie, piene di rinvii ad altre norme. Non c’è fretta che spieghi questo pessimo andamento, tutto imputabile agli uffici di palazzo Chigi incaricati dell’attività normativa.
Mi chiedo: perché evocare il Consiglio supremo di difesa, se non c’è un evento bellico, e specialmente se c’è lo strumento per far intervenire uno dei tre organi di garanzia?
Bastava, invece di abusare dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere, almeno a quelli più importanti… per la legge del 1978 sul Servizio Sanitario Nazionale, competente a emanare più della metà di quegli atti era il ministro della Salute. Abbiamo, quindi, assistito, da un lato, alla centralizzazione di un potere che era del ministro, nelle mani del presidente del Consiglio. Dall’altro, a una sottrazione di un potere che sarebbe stato ben più autorevole, se esercitato con atti presidenziali. È forse eccessivo parlare di usurpazione dei poteri, ma ci si è avvicinati…»
Il prof. Cassese potrebbe sembrare ottimista nel riferire che c’è qualcuno che ha persino dubitato che abbiano fatto studi di giurisprudenza, perché certi fatti porterebbero a rasentare la malafede o, per lo meno, il completo disinteresse dei diritti del Popolo unico Sovrano (Art. 1/c2 della Costituzione), dimentichi che il Governo è solo il suo rappresentante. Ci riferiamo, in questo e per esempio, all’autocertificazione (imposta e non proposta e più volte modificata). L’Art. 48/c2 del DPR 28/12/2000 n° 445 sancisce che: “Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare”. Non l’obbligo!
Nella predetta autocertificazione è stata inserita, a nostro avviso in modo subdolo (anche per la palese volontà di controllo degli spostamenti “con pugno duro”, come sostenuto più volte dal ministro Speranza), la richiesta del numero di telefono che è una netta violazione dell’Art. 167 del DL 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy), rientrando ogni riferimento telefonico (fisso e/o mobile) nell’elenco dei dati personali, così come stabilito dalla Corte di Cassazione (Sezione 3 Penale, Sentenza n. 46203 del 16 dicembre 2008). 2) Va da sé, purtroppo, che una volta conferito il numero e, sottoscritta l’autodichiarazione, legittimi l’illecita richiesta come atto di conferimento volontario.
C’è, altresì, un’omissione tra le voci che determinano lo spostamento: “o da altre specifiche ragioni” (DL 25 marzo 2020, n. 19 – GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020 Art. 1/c2-a) che legittimerebbe gli spostamenti consentiti, per esempio, verso le seconde case come previsto nelle FAQ del Decreto #IoRestoaCasa pubblicate dal Governo alla voce: “È possibile raggiungere la seconda casa?”: L’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Il Viminale, in ogni caso, s’è guardato bene di dare ampio risalto a tutto ciò che sarebbe consentito. Per fare altri esempi, sempre tratti dalle suddette FAQ:
Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita espressamente previste dal Dpcm 10 aprile 2020 (cioè tutte le attività di cui agli allegati 1-5 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 – GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020”), giacché Le attività commerciali aperte vanno considerate essenziali in base alla normativa emergenziale vigente, perciò l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità.
Il sentore di disprezzo dei richiamati diritti del Popolo è accentuato anche dall’omissione, nel predetto documento, dell’informativa sulla Privacy (Legge 31 dicembre 1996 n. 675, ormai in tutte le salse, tranne che nell’autocertificazione “imposta” e più volte “migliorata”) in violazione dell’Art. 48/c2-3 del DPR 28/12/2000 n° 445. Per cui non può e non deve essere sottoscritta senza conoscere preventivamente e, per iscritto apposto sulla medesima autocertificazione (non oralmente come forma alternativa prevista dall’Art. 10/c1) come saranno trattati i dati personali, da chi, e chi ne è responsabile.
Ovviamente, al fine di tutelare i propri interessi personali, tale autodichiarazione, poiché sottoscritta da un Agente accertatore che la prende in carico e, in quanto successivamente alterabile da chicchessia, deve essere redatta in duplice copia, una delle quali trattenuta dal dichiarante. Anche se questa possibilità non è stata prevista e regolamentata da questo Governo pieno di “distrazioni” in danno dei cittadini, volutamente tenuti segregati come tanti delinquenti e assiduamente controllati in ogni circostanza.
Se siamo in presenza, poi, d’illegittimi “pieni poteri” assunti dal Governo e d’usurpazione, senza la giusta causa sancita solo ed esclusivamente dall’Art. 78 della Costituzione e, se si ravvisano violazioni costituzionali, per esempio agli Articoli:
Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Democrazia (dal greco δῆμος, popolo, e -κρατία, potere): s’intende che la sovranità, cioè il potere di comandare e di compiere le scelte politiche che riguardano la comunità, appartiene al popolo.
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 13: La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Verificati altresì i “Diritti Fondamentali” (nella giurisprudenza della Corte costituzionale):
Introduzione: I principi fondamentali della Costituzione, descritti negli articoli (1-12) e nella Parte prima relativa ai “Diritti e doveri dei cittadini”, caratterizzano, strutturano in profondità, l’ordinamento costituzionale: questo verrebbe letteralmente meno – trasformandosi in un ordinamento diverso – nel caso in cui detti principi non fossero osservati e fatti oggetto di specifica tutela. I valori elencati assumono in tal modo una valenza giuridica di tale “essenzialità”, da poter affermare che la stessa organizzazione dei pubblici poteri sia prevalentemente funzionale al loro svolgimento e alla loro attuazione… Nell’uso corrente, “diritti umani”, “diritti inviolabili”, “diritti costituzionali” e “diritti fondamentali” sono termini utilizzati in modo promiscuo, ma equivalente… a ciascuno è, dunque, riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata indipendentemente da qualsivoglia situazione sociale ed economica… Si evince del resto con evidenza che i diritti fondamentali non solo costituiscono i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, ma qualificano altresì la stessa struttura democratica dello Stato, la quale verrebbe sovvertita qualora questi fossero diminuiti, decurtati, o violati… la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Questi principi, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana e hanno, quindi, una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale (sentenza n° 1146 del 1988)…
Richiamando l’estensione delle responsabilità:
Articolo 28: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile [solo la responsabilità civile! nda] si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Siccome non potrà mai e, in nessun caso, essere documentata e validata la stupidaggine legata alla “Patente d’Immunità” «I test sierologici sono eseguiti a partire dal sangue e ci dicono se (ora o in precedenza) siamo venuti a contatto con il Sars-CoV-2 (Corriere Della Sera)», alla quale stanno lavorando una marea di “esperti” strapagati col denaro dei contribuenti, molti dei quali non hanno nemmeno i soldi per fare la spesa e sulla quale si specula e lucra nuovamente sempre ai danni dei cittadini, trattandosi di patologia simile al raffreddore che non dà alcuna immunità, come riscontrato dai numerosi casi recidivi.
E, siccome tutti i garanti della Costituzione e dei Diritti dei cittadini, sono ancor più latitanti in questo particolare frangente, prende forza e si legittima
IL DIRITTO/DOVERE DI RIBELLIONE
«Il diritto di ribellione (o diritto alla ribellione), noto anche come diritto alla resistenza, (o diritto di resistenza) è la prerogativa concessa a un popolo dalla sua costituzione di opporsi all’ingiusto esercizio del potere o al potere illegittimo (Antonello Ciervo (2014) – “Diritto di resistenza”)».
“Il “Diritto di resistenza nella Costituzione italiana“
Il diritto di resistenza è sostanzialmente (e implicitamente) accolto dalla nostra Costituzione, in quanto rappresenta una estrinsecazione del principio della sovranità popolare, sancita dall’Art. 1 della Costituzione e che quindi informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.
La sovranità è esercitata in modo diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà, garantiti espressamente dalla Costituzione, e in modo indiretto attraverso lo Stato-apparato (la Pubblica Amministrazione), la cui attività non può comunque essere in contrasto con la sovranità popolare. Pertanto, quando lo Stato esprime una volontà contraria a quella del popolo, spetta a questo (e quindi ai cittadini, singolarmente o collettivamente) riappropriarsi della sovranità per ripristinare la legalità (per esempio difendere le Istituzioni democratiche).
In pratica, quando il Governo, pur instauratosi legalmente (con le elezioni) agisce al di fuori della propria legittimazione (che deriva dalla sovranità popolare espressa con le elezioni), i cittadini, che sono gli effettivi titolari della sovranità possono, anzi devono, attivarsi (appunto con la resistenza) per ripristinare la legalità violata.
Se non fosse consentito ai cittadini di ricorrere alla resistenza, quale estremo rimedio per ripristinare la legalità violata, il principio della sovranità popolare sarebbe di fatto privo di significato.
Pertanto, la resistenza dei cittadini è uno strumento fondamentale, seppure eccezionale, di garanzia dell’Ordinamento Costituzionale, anche se non è espressamente stabilita. Inoltre, il dovere di fedeltà alla Costituzione, sancito dall’Art.54, comporta il dovere di non obbedire alle leggi che sono in contrasto con essa. Pertanto, quando si compiono, da parte di qualunque Organo Costituzionale, anche il Governo o il Parlamento, atti di eversione dell’ordine costituzionale, c’è non il diritto, ma il dovere di resistenza (individuale o collettiva e anche “attiva”)…
Ricordiamo, l’art. 4 del DLL n. 288 del 1944, che legittima la resistenza attiva (non solo passiva) a un pubblico ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in modo arbitrario. Ricordiamo anche l’art. 51 del Codice penale che esclude la punibilità dei fatti compiuti nello “esercizio di un dovere” o nello “adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità” e l’art.650 del Codice Penale, che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non “legalmente dati” dall’Autorità, cioè emanati arbitrariamente e quindi illegittimi.
Tali Diritti (Doveri) nascono dagli Atti dell’Assemblea Costituente (Camera dei Deputati) il 5 marzo 1947 (estratto dall’originale):
LA FORMA REPUBBLICANA NON SI POTRA’ CAMBIARE: E’ ETERNA, E’ IMMUTABILE. CHE COSA VUOL DIRE QUESTA CHE PUO’ PARERE UNA INGENUITA’ ILLUMINISTICA IN URTO COLLE INCOGNITE DELLA STORIA FUTURA? VUOL DIRE SEMPLICEMENTE QUESTO: CHE, SE DOMANI L’ASSEMBLEA NAZIONALE NELLA SUA MAGGIORANZA, MAGARI NELLA SUA UNANIMITA’, ABOLISSE LA FORMA REPUBBLICANA, LA COSTITUZIONE, NON SAREBBE SEMPLICEMENTE MODIFICATA, MA SAREBBE DISTRUTTA; SI RITORNEREBBE, CIOE’, ALLO STATO DI FATTO, ALLO STATO MERAMENTE POLITICO IN CUI LE FORZE POLITICHE SAREBBERO DI NUOVO IN LIBERTA’ SENZA AVERE PIU’ NESSUNA COSTRIZIONE DI CARATTERE LEGALITARIO, E IN CUI QUINDI I CITTADINI, ANCHE SE RIDOTTI AD UNA ESIGUA MINORANZA DI RIBELLI ALLE DELIBERAZIONI QUASI UNANIMI DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE, POTREBBERO VALERSI DI QUEL DIRITTO DI RESISTENZA CHE L’ARTICOLO 30 PR DEL PROGETTO RICONOSCE COME ARMA ESTREMA CONTRO LE INFRAZIONI ALLA COSTITUZIONE.
Gli stessi Diritti/Doveri si applicano anche ai militari delle FF.AA. e a qualunque Organo di Polizia:
Per i militari il dovere di disobbedire all’ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla legge 11/07/1978 n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che all’Art. 4 stabilisce: «Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e d’informare al più presto i superiori». La norma è ribadita nell’Art.25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato con il DPR n. 545 del 1986. Questa norma è una chiara esecuzione dell’Art. 52, 2 comma della Costituzione, che stabilisce che «l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica». 3)
Chiudiamo l’argomento con le dichiarazione dell’On. Giuliano Amato (ex presidente del Consiglio dei Ministri), rese nel 1961 e 1962:
«I poteri che sono esercitati dallo Stato-governo non fanno capo originariamente ad esso, ma gli sono trasferiti, magari in via permanente, dal popolo. Pertanto, l’esercizio di quei poteri deve svolgersi, per chiaro dettato costituzionale, in guisa tale da realizzare una permanete conformità dell’azione governativa agli interessi in senso lato della collettività popolare: si che, quando tale conformità non sia perseguita da quell’azione, è perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo, il comportamento del popolo sovrano che ponga fine alla situazione costituzionalmente abnorme… la resistenza collettiva può indirizzarsi anche contro il Parlamento qualora la sua azione sia illegittima. Pertanto, potrebbe il popolo, nel mancato funzionamento dei meccanismi di garanzia predisposti all’interno dello Stato-governo, ripristinare con altri mezzi il rispetto del suo sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua massima espressione».
«In caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse “partecipe dell’azione eversiva”, compiendo “atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva e indicati nella Costituzione”, allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva… ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio… da parte dello Stato-governo, il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti».
22 aprile 2020
Redazione di Extrapedia